Con l’acquisto di un servoscala o di una piattaforma elevatrice, è possibile usufruire di detrazioni fiscali e contributi previsti dallo Stato come riportato nella legge n.13/1989 (riguardante “le problematiche della progettazione senza barriere nell’ambito dell’edilizia residenziale, quindi negli edifici privati di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione e negli spazi esterni di pertinenza e di accesso”).

I contributi previsti ci sono sia nel caso in cui si tratti di lavori che devono essere effettuati su un immobile già esistente sia che si tratti di un acquisto e successiva installazione di un monstascale. Questi contributi sono cumulabili con altri, ottenuti sempre per la realizzazione della stessa opera, purché l’importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Parlando invece di detrazioni fiscali, ci sono diverse tipologie:

  1. la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  2. la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
  3. la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Rientrano gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio ascensori e montacarichi) oppure lavori eseguiti per realizzazione di strumenti (attraverso la robotica o altro mezzo tecnologico) utili a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992).

  • Detrazione 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • Detrazione 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

La detrazione riguarda solo interventi effettuati su immobili per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità (ad esempio realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione o sostituzione di gradini con rampe), non si applica per il semplice acquisto di strumenti (ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, computer..) e non si può utilizzare in contemporanea con la detrazione del 19% per le spese sanitarie riguardanti mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

DETRAZIONE DEL 75%

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022, ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Consiste in una detrazione del 75% delle spese documentate sostenute tra il 01/01/2022 e il 31/12/2025, va ripartita in 5 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti ovvero, in caso di sostituzione, per le spese relative allo smaltimento, bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa, i contribuenti possono optare:

  • per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

SUPERBONUS PER INTERVENTI “TRAINATI”

Per richiedere tale agevolazione è necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) e dal 1° giugno 2021 anche a interventi “trainanti” antisismici.

I lavori devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 ed è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

  • per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

I contenuti sono basati sulle norme legislative vigenti relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Nel caso intervengano modifiche si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni al trattamento fiscale. Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità delle indicazioni sopra riportate alle specifiche condizioni di ogni singolo contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.